Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
In armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Le Provincie hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento che verrà stabilito con legge della Repubblica
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale.
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
) ordinamento dei comuni e delle provincie; 2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) incremento della produzione industriale e delle
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Provincie; 3) l'attività